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Notizie · 28.08.2019

Nuova normativa FGAS

Novità in assoluto: Il 24 gennaio è entrato in vigore il D.P.R. 146/2018, che abroga il precedente D.P.R. 43/2012 cioè l'obbligo in capo agli operatori di trasmettere la Dichiarazione F-gas...

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Nuova normativa FGAS
Novità in assoluto: 

Il 24 gennaio è entrato in vigore il D.P.R. 146/2018, che abroga il precedente D.P.R. 43/2012 cioè l'obbligo in capo agli operatori di trasmettere la Dichiarazione F-gas relativa alle informazioni del 2018 (termine di comunicazione 31 maggio 2019) non è più in vigore.

L'obbligo di comunicazione viene portato in capo alle imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione alle persone certificate, che, a partire dal 24 settembre 2019,  dovranno comunicare alla Banca Dati FGAS (per la comunicazione alla banca dei dati cliccare sul seguente url https://bancadati.fgas.it) i dati previsti dalla legge relativamente  agli interventi di installazione di nuove apparecchiature e di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate .

I dati andranno in seguito comunicati con riferimento agli interventi svolti  sulle apparecchiature di seguito indicate, a prescindere dalla quantità di FGAS in esse contenute: apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d’aria; pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio; celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; commutatori elettrici

La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:

A. dall'installazione delle apparecchiature;

B. Dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;

C. Dallo smantellamento delle apparecchiature.

NB. Questo obbligo sostituisce, a partire dal 25/09/2019, il registro dell'impianto che doveva, in base al Regolamento 517/2014, essere conservato dagli operatori o dai manutentori per loro conto.

A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri sarà rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati dalla quale l’operatore delle apparecchiature potrà consultare le informazioni relative agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature e scaricare un attestato.

Fonte / autore: MINISTERO DELL' AMBIENTE

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